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D.Lvo 29/10/1999 n. 4901. I canoni ed i proventi derivanti dall'applicazione delle norme dettate nella sezione II, articoli 112 e 113, e nella sezione III di questo Capo sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun capo di istituto presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 2. I canoni ed i proventi indicati al comma 1 affluiscono ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero e destinati, in misura non inferiore al cinquanta per cento del loro ammontare, agli istituti di provenienza. CAPO VII SANZIONI SEZIONE SANZIONI PENALI Articolo 118 Opere illecite (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16) 1. E' punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000: a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero, senza approvazione, esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 2, dichiarati, se appartenenti a privati, a norma dell'articolo 6; b) chiunque procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, senza ; c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 2, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel piu' breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione. 2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente a norma dell'articolo 28. Articolo 119 Uso illecito (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16) 1. E' punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 2 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrita'. Articolo 120 Collocazione e rimozione illecita (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16) 1. E' punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni appartenenti agli enti di cui all'articolo 5. 2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza del trasporto, dipendente dal suo cambiamento di dimora, di beni culturali dichiarati a norma dell'articolo 6, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinche' i beni medesimi non subiscano danno. Articolo 121 Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16) 1. E' punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero a norma dell'articolo 49, comma l. 2. L'inosservanza dei provvedimenti cautelari adottati dal Ministero a norma dell'articolo 49, comma 3 e' punita a norma dell'articolo 129. Articolo 122 Violazioni in materia di alienazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 62 e 63, come rispettivamente modificati dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, artt. 17 e 18) 1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000: a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali indicati nell'articolo 55; b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 58, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprieta' o della detenzione di beni culturali; c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 60, comma 1. Articolo 123 Esportazione illecita (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, commi 1, 3 e 4) 1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonche' quelle indicate all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni. 2. La pena prevista al comma 1 si applica nei confronti di chiunque non fa rientrate nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee. 3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformita' delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. 4. Se il fatto e' commesso da chi esercita attivita' di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sen- Articolo 124 Violazioni in materia di ricerche archeologiche (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 68, come modificato dalla legge 1 mano 1975, n. 44, art. 20) 1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000: a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di beni indicati all'articolo 2 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione; b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 87, comma 1 i beni indicati nell'articolo 2 rinvenuti fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea. Articolo 125 Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67, come modificato dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 13) 1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 2 appartenenti allo Stato a norma dell'articolo 88 e' punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione. 2. La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni se il fatto e' commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 86. Articolo 126 Collaborazione per il recupero di beni culturali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 5, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, comma 5) 1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 123 e 125 e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero. Articolo 127 Contraffazione di opere d'arte (Legge 20 novembre 1971, n. 1062, artt. 3, 4, 5, 6 e 7) 1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da lire 200.000 fino a 6.000.000: a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichita' o di interesse storico od archeologico; b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichita', o di oggetti di interesse storico od archeologico; c) chiunque, conoscendone la falsita', autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti; d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsita', come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti. 2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' commerciale la pena e' aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale. 3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 e' pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse localita'. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale. 4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate e' vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato. Articolo 128 Casi di non punibilita' (Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 8, comma 1) 1. Le disposizioni dell'articolo 127 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di oggetti di antichita' o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando cio' non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto Articolo 129 Inosservanza dei provvedimenti amministrativi (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 70) 1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorita' preposta alla tutela dei beni culturali in conformita' del presente Titolo e' punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale. SEZIONE II SANZIONI AMMINISTRATIVE Articolo 130 Omessa redazione degli elenchi dei beni culturali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 58, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 15) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai rappresentanti degli enti di cui all'articolo 5 che non presentano o non aggiornano l'elenco descrittivo dei beni indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza nel termine loro assegnato dal Ministero, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 600.000 a lire 6.000.000. 2. Il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente inadempiente. La nota delle spese e' resa esecutoria con provvedimento del Ministero. All'esazione si procede nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato. Articolo 131 Ordine di reintegrazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16) 1. Se per effetto della violazione degli obblighi di conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo II di questo Titolo il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione. 2. Qualora le opere da disporre a norma del comma 1 abbiano rilievo urbanistico- edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche al Comune interessato. 3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito a norma del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato. 4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa. 5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non e' accettata dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato. |
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